FAQ GAL Ogliastra

MISURA 313 – AZIONE 4

Quesito:

Il requisito di ammissibilità per cui si richiede l’esercizio abituale dell’attività, con apertura di partita IVA, è in contrasto con il dettato della L.R. 12 agosto 1998 n. 27 art.6?

Risposta:

L’articolo 5 del bando non è in contrasto con la normativa di riferimento (L.R. 12 agosto 1998 n. 27 art.6), che disciplina la tipologia ricettiva extra alberghiera di alloggio e prima colazione, in quanto stabilisce unicamente una pre-condizione per poter accedere al finanziamento e non una condizione per esercitare l’attività di bed & breakfast.

Quesito:

Tra le spese relative ad arredi e attrezzature è compreso l’acquisto di hardware e software?

Risposta:

Si l’acquisto di hardware e software rientra tra le spese ammissibili purché sia finalizzato alla gestione dell’attività ricettiva.

Quesito:

I punteggi di cui ai Criteri di valutazione 1.c ) 1.d) e 3.f) possono essere acquisiti solo con una dichiarazione di intento ad aderire ad una eventuale organizzazione successivamente all’avvio dell’attività?

Risposta:

No, i punteggi di cui ai criteri di valutazione 1.c) 1.d) e 3.f) possono essere attribuiti solo ed esclusivamente ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto svolgono già l’attività ricettiva e fanno parte di un consorzio o di un’altra forma organizzativa a livello locale. In altri termini il criterio tende a incentivare in primis l’aggregazione e la riqualificazione dell’offerta ricettiva esistente.

Quesito:

Cosa si intende per Interventi diretti a favorire l’accesso ai disabili, con esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente, previsti dal Criterio di valutazione 3.e)?

Risposta:

Per una corretta attribuzione del punteggio del criterio 3 e) il richiedente è tenuto a dichiarare quali tra gli interventi in progetto sono resi obbligatori dalla normativa vigente e quali sono quelli aggiuntivi che darebbero diritto ad un maggiore punteggio in ambito di valutazione del progetto. Gli interventi aggiuntivi devono essere chiaramente motivati e dichiarati da un tecnico abilitato, in particolare in ordine al loro ulteriore contributo al miglioramento dell’accessibilità ai disabili rispetto a quanto reso obbligatorio dalla norma.

Misura 313 AZIONE 3.1 E AZIONE 3.2

Quesito:

Per quanto riguarda l’art.5, punto b, del bando Misura 313 azione 3.2 Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità, in che modo vanno calcolate le percentuali di rappresentanza dei settori interessati?

Risposta:

Il soggetto beneficiario deve essere un organismo composto da almeno il 20% dei soggetti gestori e dei proprietari dei siti culturali presenti nei comuni eligibili. Il 20% deve essere calcolato sul totale dei soggetti presenti all’interno dei comuni eligibili; nel caso di numero frazionario l’arrotondamento avverrà per eccesso (es. 1,2 = 2). Le strutture culturali devono ricadere in almeno 4 comuni dell’area GAL.

MISURA 312

Quesito:

Sono titolare di una impresa artigiana che intende presentare una domanda di aiuto nell’ambito della misura 312 e che ha i requisiti per ottenere i 10 punti relativi alla voce “Localizzazione all’interno della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) – Azienda localizzata in un Comune che ricomprende siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”. Tuttavia, in fase di compilazione telematica della domanda di aiuto, alla pagina n. 4 del modulo, alla voce “area natura 2000”, il sistema seleziona in automatico la voce “zona al dì fuori di aree natura 2000”.

Mi chiedo: ho comunque diritto ai 10 punti attribuiti in base all’art. 7 del bando?

Risposta:

In fase di caricamento telematico della domanda di aiuto la localizzazione dell’immobile in cui si intende realizzare l’intervento viene individuata sulla base dei dati catastali così come caricati nel fascicolo aziendale.

Pertanto l’azienda in cui si intende realizzare l’operazione (individuata attraverso Foglio, Mappale e subalterno) ancorché non posizionata all’interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), usufruirà dei 10 punti stabiliti dall’art. 7 del bando qualora sia ubicata in un Comune che comprende siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Quesito:

Sono titolare di una impresa artigiana che intende presentare una domanda di aiuto nell’ambito della misura 312 azione 3- ” Sviluppo delle attività di Servizio” – ” Servizi alla persona nei settori socio –assistenziali, turistico, culturale, ricreativo, sportivo ed altro”, che prevede, tra gli interventi ammissibili il finanziamento di “impianti”: sono da ricomprendersi fra questi anche gli impianti per la produzione di energia solare fotovoltaica finalizzati all’autoconsumo?

Risposta:

La risposta è positiva a condizione che l’intervento proposto faccia parte di un investimento più ampio e sia finalizzato alla creazione o all’incremento di posti di lavoro.

MISURA 312: “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”- AZIONE 1: “Sviluppo delle attività artigianali”.

Quesito: 

Un giovane artigiano dell’oro che lavora i monili della tradizione rielaborandoli, creando degli oggetti originali nella forma e nel disegno, che punta a modernizzare stili e tendenze dell’oreficeria sarda tra innovazione e tradizione e che ha realizzato 15 prototipi di un modulo di aggancio che permette di creare infinite combinazioni di gioielli, creando una trama metallica originale, intenderebbe presentare domanda di “aiuto” a valere sulla misura 312 per acquistare un sistema di videosorveglianza da installare nel suo laboratorio/negozio orafo.

Dal momento che la misura 312, azione 1, fra le spese ammissibili comprende anche gli impianti, l’intervento richiesto è da considerarsi rientrante nella definizione di “impianto” e pertanto compreso tra le spese ammissibili?

Risposta:  

L’intervento potrebbe essere considerato ammissibile solo nel caso in cui faccia parte di un investimento principale più ampio che si ponga come obiettivo lo sviluppo dell’attività con la creazione o l’incremento di posti di lavoro. La sola realizzazione di un impianto di sorveglianza non risponde pertanto agli obiettivi della misura e non è pertanto finanziabile. Vedasi anche la risposta ai quesiti nn. 3 e 18 delle FAQ relative alla misura.

MISURA 321 AZIONI 1, 2, 3

Quesito:

In seguito alla riduzione da cinque a tre anni dei tempi di attuazione dei progetti finanziati con la Misura 321, come sarà suddivisa l’intensità di aiuto nei tre anni?

Risposta:

L’intensità d’aiuto è decrescente ed è pari all’80% il primo anno, al 60% il secondo anno e il 40% il terzo anno. Per l’intero periodo dei 3 anni è pari, complessivamente, al 60% del costo del servizio ammesso.

MISURA 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” – AZIONE 2: Interventi di recupero primario degli edifici di interesse storico e culturale di proprietà privata inseriti nei centri storici.

Quesito:

Qualora, nell’ambito della misura 322, azione 2, un potenziale beneficiario presentasse domanda di aiuto per il finanziamento di un edificio di interesse storico e/o culturale situato fuori dal centro storico ma comunque all’interno di un centro matrice, l’intervento rientra comunque tra le spese ammissibili?

Risposta:

Si fa presente che la misura prevede unicamente il sostegno di interventi riguardanti edifici di proprietà privata inseriti nei centri storici (Zone A del Piani Urbanistici). Pertanto non possono essere finanziati interventi su edifici situati al di fuori dei centri storici, ancorché inseriti nei centri di antica e prima formazione che non abbiano concluso l’iter per la verifica delle perimetrazioni dei centri storici. 

MISURA 323 – AZIONE 2 

Quesito:

1. In merito all’azione 2 della misura 323, nello specifico rivolta agli Enti Pubblici, è possibile finanziare,nell’ambito di un intervento di restauro e risanamento conservativo di strutture ubicate in un’area di interesse storico-culturale, anche la riqualificazione di un fabbricato di nessun valore storico architettonico, che anzi degrada il paesaggio? Oppure ci si deve limitare unicamente ai manufatti di pregio o con una chiara valenza culturale?

2. Nell’ambito di un sito adibito a manifestazione a carattere culturale/religioso è possibile finanziare l’acquisto di attrezzature (tavolo per il porzionamento di pietanze, frigoriferi, fornello per riscaldare i cibi, ecc.) per la somministrazione dei pasti tipici della tradizione che si consumano durante tali eventi?

Risposta:

La misura ha come obiettivo primario la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale, inteso come bene collettivo. In particolare per quanto concerne l’azione in questione l’obiettivo è quello della valorizzazione del patrimonio architettonico e storico culturale.

In considerazione di quanto sopra, la risposta al primo quesito è la seguente: 

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che riguardino immobili di valore architettonico e o storico/culturale.

Il fabbricato che degrada il paesaggio deve essere considerato come una superfetazione e perciò non può essere oggetto di aiuto.

Per quanto concerne il secondo quesito la risposta è negativa. Infatti la misura e l’azione prevedono si la possibilità di allestimento delle strutture, ma unicamente per scopi culturali legati alle tradizioni locali (Piccoli musei, archivi, mostre ed esposizioni, centri ed istituzioni documentarie, centri espositivi per la produzione di iniziative culturali). L’acquisto di attrezzature per la somministrazione di pasti non può essere certamente intesa come attività culturale.

MISURA 313 Incentivazione di attività turistiche – AZIONE 2 Informazione e accoglienza 

Quesito: 

Posto che il bando prevede che per la partecipazione dei Comuni D2 “è necessario che la domanda di aiuto ed il progetto siano presentati da un’unica associazione costituita da tutti i Comuni facenti parte del GAL. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il progetto sia presentato da un singolo comune o da un’associazione costituita solo da una parte dei comuni del GAL, a riprova della ricaduta dell’iniziativa sull’intero territorio è necessario comunque acquisire il parere favorevole di tutti i comuni dell’area LEADER non compresi tra i proponenti”.  

Il dubbio riguarda la seguente situazione: 

Il Comune di Lanusei, Comune D2, intende realizzare nel proprio territorio un Centro di informazione e accoglienza turistica;

 1. Come dovrebbe essere acquisito il parere favorevole degli altri 18 Comuni dell’area Leader dell’Ogliastra, al fine di garantire la ricaduta dell’intervento sull’intero territorio? È sufficiente una comunicazione formale a firma di ciascun Sindaco, o sarebbe necessaria una Delibera della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale? In quel caso l’approvazione dell’iniziativa da parte di ciascun Comune, precluderebbe la possibilità agli stessi di presentare domanda di aiuto sullo stesso bando? Oppure, in alternativa, potrebbero approvare l’iniziativa le tre Unioni dei Comuni presenti sul territorio e i due Comuni non facenti parte di nessuna Unione? 

2. Se la domanda di aiuto fosse presentata dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra, della quale fa parte il Comune di Lanusei, e decidesse di localizzare l’intervento a Lanusei, come dovrebbe essere approvata l’iniziativa? Attraverso una delibera delle restanti Unioni dei Comuni e dei due Comuni non facenti parte di nessuna Unione? E in quel caso, altri Comuni facenti parte della stessa Unione, avrebbero preclusa la possibilità di partecipare singolarmente? 

Risposta:

1. Il parere degli altri Comuni del GAL che non partecipano all’iniziativa, deve essere espresso nelle forme e dagli organi previsti dal regolamento di ciascun ente (es.:sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa, atto del sindaco o degli altri organi comunali). Qualsiasi sia la forma, dal documento deve risultare chiaramente che il parere positivo sia stato espresso perchè si ritiene che l’iniziativa abbia una ricaduta evidente sull’intero territorio del GAL. 

Il parere favorevole dei Comuni che non partecipano all’iniziativa, non preclude loro la possibilità di presentare domanda di aiuto sullo stesso bando. 

Nel caso dei Comuni che fanno parte delle Unioni, il parere positivo sull’iniziativa può essere espresso anche con un unico atto dell’Assemblea dell’Unione, adottato all’unanimità dei componenti. 

2. Se la domanda di aiuto fosse presentata dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra, dovrebbe essere acquisito il parere positivo di tutti gli altri Comuni del GAL che non fanno parte di quell’Unione.  

Come già detto al punto 1, il parere degli Enti che fanno parte delle altre Unioni di Comuni del territorio, può essere espresso, con le modalità sopra descritte, anche con un unico atto di ciascuna Unione dei Comuni. 

Il bando del GAL al punto b) dell’art. 9, prescrive che “non è consentito presentare più domande di aiuto sulla stessa azione”. Nel caso di Comuni che si presentano in aggregazione, tale divieto è da intendersi riferito, oltre che all’aggregazione stessa, anche ai singoli Comuni che ne fanno parte. A tal proposito, si fa notare che uno degli obiettivi dell’azione è quello di spingere gli Enti verso l’aggregazione per la realizzazione di interventi il più largamente condivisi. Non a caso il criterio di valutazione 1.a) attribuisce un punteggio alle domande di aiuto presentate da aggregazioni di Enti e tale punteggio è tanto più alto quanto maggiore è il numero degli Enti che ne fanno parte. Pertanto, qualora anche altri Enti appartenenti all’Unione di Comuni d’Ogliastra intendessero realizzare degli interventi nel loro territorio, tali interventi dovrebbero far parte di un’iniziativa unitaria proposta dall’Unione dei Comuni. L’Unione dovrebbe quindi presentare un’unica domanda di aiuto riferita a quell’iniziativa che prevede la eventuale realizzazione di interventi in diversi Comuni facenti parte dell’aggregazione (compreso quello di Lanusei).

 

MISURA 323 – AZIONE 2 “Valorizzazione del patrimonio architettonico, storicoculturale”.

Quesito: 

In merito alle spese ammissibili nell’ambito di un intervento di valorizzazione di un sito di interesse storico culturale proposto da un ente pubblico, si presenta il caso particolare di un’area di attrattiva archeologica e paesaggistica di cui si intende migliorare la fruibilità:

– L’intervento può prevedere esclusivamente la realizzazione di elementi di arredo dell’area “a cielo aperto”, quali sedute, pannelli informativi, illuminazione?

– E’ considerata ammissibile anche la realizzazione ex-novo di alcuni tratti selciati?

Risposta: 

L’art. 6 del Bando pubblicato dal GAL riporta chiaramente gli interventi ammissibili per l’azione 2 della Misura 323:

“Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati, anche isolati (piccoli musei, archivi, mostre e esposizioni, teatri, centri ed istituzioni documentarie,spazi e centri espositivi per la produzione di iniziative culturali, ecc.); antiche botteghe artigiane.

· Opere edili, infissi, se non presenti o non adeguati, impianti;

· Allestimento delle strutture: attrezzature, strumenti, arredi, collezioni;

· Spese generali”

Gli interventi riportati nel quesito non rientrano tra quelli previsti dall’azione e pertanto non possono essere ammessi a finanziamento. Si fa notare che l’acquisto di attrezzature, strumenti, arredi e collezioni è ammissibile solo se tali investimenti sono necessari ai fini della fruibilità del bene sul quale si intendono eseguire gli interventi di recupero. Inoltre, non è ammissibile la realizzazione di opere ex novo.

 

MISURA 321 – AZIONE 4 “Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”. 

Quesito: 

A che titolo l’Ente Pubblico deve avere la disponibilità giuridica dell’immobile sul quale si intende realizzare l’intervento posto che nei criteri di selezione non è specificato se si debba trattare di proprietà e/o di altro titolo? 

Risposta: 

Non essendo presente nei Criteri di Selezione della Misura – e neppure nel bando del GAL – alcuna prescrizione in merito alla disponibilità giuridica degli immobili, in linea generale gli investimenti finanziati dall’azione possono essere realizzati sia su immobili pubblici che su immobili privati di cui l’Ente pubblico abbia legalmente la disponibilità. Nel caso di interventi su quest’ultima tipologia di immobili, l’Ente deve acquisire e presentare al GAL l’autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’investimento. Se tale autorizzazione è presente nell’atto con il quale è stata concessa la disponibilità dell’immobile, può essere presentato questo atto. 

Chiarito quanto sopra, con riferimento alla tipologia di immobile, gli interventi realizzabili sono i seguenti: 

– immobili pubblici: tutti gli interventi ammissibili previsti dall’azione e riportati all’articolo 6 del Bando; 

– immobili privati di cui l’Ente abbia la disponibilità: tutti gli interventi ammissibili previsti dall’azione e riportati all’articolo 6 del Bando, tranne quelli di cui al primo puntino (ristrutturazione e adeguamento dei locali). La realizzazione di tali interventi determinerebbe un indebito vantaggio al privato proprietario dell’immobile.

 

MISURA 322 – AZIONE 2

 

Quesito:  

In merito alla Misura in oggetto, Vi sottoponiamo un quesito relativo all’Azione 2, Interventi di recupero primario di edifici di interesse storico o culturale di proprietà privata inseriti nei centri storici. 

Posto che il bando attualmente in pubblicazione, in conformità con il PSR e i Criteri di selezione, all’articolo 5 lettera b, prevede che: “Possono accedere ai finanziamenti i privati cittadini singoli proprietari degli immobili”, chiediamo il Vostro autorevole parere in merito alla possibilità che possano considerarsi ammissibili a finanziamento i progetti presentati da imprese.

 

Risposta: 

 

Come correttamente riportato nel Bando del GAL, sia la scheda di Misura del PSR che i criteri di selezione individuano quali beneficiari dell’azione i privati cittadini proprietari degli immobili. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, sono pertanto escluse dai benefici dell’azione.

A conferma di quanto sopra, si fa notare che per l’azione 2 della Misura 322, proprio perché non sono beneficiarie le imprese, la concessione dell’aiuto non è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).

 

 

 

 

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